Fonti Costituzionali

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si

svolge la sua personalita’, e richiede l’adempimento dei doveri

inderogabili di solidarieta’ politica, economica e sociale.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignita’ sociale e sono eguali davanti

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta’ e

l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita’ di lavoro,

le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di

lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione

familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata

protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di eta’ per il lavoro

salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e

garantisce ad essi, a parita’ di lavoro, il diritto alla parita’ di

retribuzione.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 51.

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli

uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,

secondo i requisiti stabiliti dalla legge. ((A tale fine la

Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita’

tra donne e uomini))1.

La legge puo’, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche

elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla

Repubblica.

Chi e’ chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di

disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il

suo posto di lavoro.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

Art. 117.

La potesta’ legislativa e’ esercitata dallo Stato e dalle Regioni

nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;

rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e

condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti

all’Unione europea; b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni

ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela

della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile

dello Stato; ((armonizzazione dei bilanci pubblici;)) perequazione

delle risorse finanziarie; ((19))

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum

statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e

degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia

amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e

penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su

tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni

fondamentali di Comuni, Province e Citta’ metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi

internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento

informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione

statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;

commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione,

salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione

della istruzione e della formazione professionale; professioni;

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i

settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e

aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione;

ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e

distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e

integrativa; ((. . .)) coordinamento della finanza pubblica e del

sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e

promozione e organizzazione di attivita’ culturali; casse di

risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle

materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’

legislativa, salvo che per la determinazione dei principi

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. ((19))

Spetta alle Regioni la potesta’ legislativa in riferimento ad ogni

materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle

materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla

formazione degli atti normativi comunitari e provvedono

all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli

atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura

stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di

esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle materie di

legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta’

regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le

Province e le Citta’ metropolitane hanno potesta’ regolamentare in

ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle

funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena

parita’ degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed

economica e promuovono la parita’ di accesso tra donne e uomini alle

cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre

Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con

individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione puo’ concludere accordi

con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei

casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

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AGGIORNAMENTO (19)

La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto (con l’art.

6, comma 1) che le suddette modifiche si applicano a decorrere

dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.